Intorno alla definizione di alloggio sociale –o di edilizia residenziale sociale- richiesta dall’articolo 5 della legge 9/2007 si profila uno scontro tra le parti sociali: da un lato i sindacati, dall’altro gli operatori del settore della casa (Federcasa, Ancab, Confcooperative, Ance).
Questi ultimi considerano l’alloggio sociale come un servizio di interesse economico generale (SIEG). I sindacati tendono a distinguere: non tutto l’intervento pubblico nel settore abitativo assume necessariamente un significato di economico.
L’unica sentenza della Corte di Giustizia Europea richiamata dagli operatori è la cosiddetta sentenza Altmark, cioè il precedente sulla base del quale si è andato a ridisegnare il concetto di SIEG.
Però vi sono altre sentenze di un certo rilievo che la stessa Corte di Giustizia Europea ha emesso. Una di questa è la cosiddetta sentenza Pavlov (e altri) contro Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten del 12 settembre 2000.
Da questa sentenza, riferita alla costituzione di un fondo pensione di categoria, è forse possibile estrarre qualche principio di carattere generale utile a determinare un qualche confine tra servizi di interesse economico generale e servizi non economici.
Oltre alla finalità sociale, all’assenza di fini di lucro, alle restrizioni e controlli sugli impieghi finanziari, che, di per sé, non sono sufficienti a identificare con precisione tale confine, la sentenza ne identifica un altro di grande rilevanza: l’equivalenza, a livello individuale, tra versamenti e prestazioni.
In altri termini, si è in presenza di un SIEG allorché il servizio stesso eroga delle prestazioni che dipendono strettamente dai versamenti dei singoli beneficiari ovvero dalle tariffe da questi pagate.
Quando, viceversa, un servizio opera esclusivamente in base al principio di solidarietà, cioè quando vi è mancanza, a livello individuale, di una qualche equivalenza tra versamenti e prestazioni, il servizio perde i caratteri di economicità.
Stante questo precedente, pensare che la classica edilizia sovvenzionata possa essere equiparata a un servizio di interesse economico generale risulta un po’ difficile. O, per lo meno, è una forzatura che non trova un adeguato e certo supporto nella giurisprudenza comunitaria.
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