In questo periodo mi trovo a occuparmi spesso di nuove dotazioni territoriali, segnatamente relative all'edilizia residenziale sociale, e conseguentemente di fiscalità urbanistica.
Un approfondimento dei vincoli costituzionali nell'impostare l'autonoma attività normativa regionale è di una qualche utilità.
La disposizione più significativa per la problematica in esame è quella contenuta nell’art. 119 Cost., come sostituito dalla legge costituzionale n. 3/2001 in sede di modifica del Titolo V della Costituzione.
Assai schematicamente, la disposizione intende garantire che al decentramento amministrativo faccia seguito il riconoscimento di una corrispondente autonomia finanziaria e impositiva e, allo stesso tempo, un adeguato trasferimento di risorse dal potere centrale, a copertura (almeno parziale) di oneri che un tempo erano sostenuti interamente dallo Stato e ora gravano sui singoli enti territoriali.
Dal combinato disposto degli artt. 117 e 119 Cost. sembrerebbe quindi desumersi che lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in materia di tributi erariali, mentre le Regioni possono disciplinare autonomamente i cosiddetti "tributi propri", così da configurare due sistemi separati, uno statale e l’altro regionale appunto.
La Corte costituzionale (sentenze n. 296-297/2003, 37/2004, n. 241/2004) ha precisato, tuttavia, che le Regioni dovranno attendere l’emanazione di leggi-quadro statali anche per legiferare sulla fiscalità locale.
In materia di fiscalità urbanistica, la legge quadro per il governo del territorio è ancora là da venire e, al momento, il quadro legislativo per l'azione regionale può essere sommariamente determinato dal DM 1444/68, come integrato dall'ultima Legge Finanziaria per quanto attiene l'ERS, e dal DPR 380/01 e s.m.i. in relazione alla disciplina degli oneri.
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