Una nota di Fausto Curti riferita alla fiscalità urbanistica è utile a precisrae i fondamenti etici del prelievo urbanistico, la cui legittimazione è essenzialmente ascrivibile a tre distinte ragioni:
a) l’eguagliamento delle rendite fondiarie tra i diversi proprietari assoggettati dal piano a differenti destinazioni e intensità d’uso del suolo, nonché l’acquisizione al pubblico di una quota dei proventi ritratti dal privato a seguito dell’edificazione. Qui il principio fondante è che le rendite urbane assolute (dovute ai vantaggi di agglomerazione prodotti dall’attività collettiva) non possano essere incamerate per intero dai proprietari fondiari;
b) il parziale recupero dei costi pubblici sostenuti per le spese di infrastrutturazione, dotazione di servizi e riqualificazione ambientale. In questo caso, invece, è sotteso il principio del beneficio, secondo il quale chi gode dei maggiori differenziali di rendita prodotti da un investimento pubblico è tenuto a sopportarne i costi in proporzione;
c) la mitigazione degli impatti generati dagli interventi privati sulla comunità locale, o il risarcimento dei danni privati provocati da scelte pubbliche. Qui, infine, il principio ispiratore è la responsabilità sociale delle azioni intraprese e la conseguente imputazione dei costi delle esternalità indotte.
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