La legge regionale 38/2007 e s.m.i. è ispirata ad alcuni principi generali di grande rilievo per le implicazioni che ne derivano sul rinnovamento del modello di governo delle città liguri per quanto attiene il rapporto tra governo del territorio e politiche abitative. Comprendere la logica sottostante ai nuovi disposti normativi risulta essere di fondamentale importanza ai fini dell’assunzione di un corretto atteggiamento di interpretazione e applicazione degli stessi da parte degli Enti locali, cui la legge delega la revisione degli Strumenti urbanistici generali (Sug).
La Legge statuisce principi costitutivi di rilevante innovatività e, in particolare:
1) contribuisce a traslare il cardine delle valutazioni urbanistiche dalle nozioni giuridico-formali (rispetto della norma - criterio di conformità) alla definizione di politiche urbane integrate di welfare (coerenza con obiettivi – criterio di compatibilità/congruenza);
2) afferma il principio della programmazione come base irrinunciabile della pianificazione;
3) valorizza l’autonomia comunale, quale esplicazione in senso verticale del principio di sussidiarietà: ciò, in particolare, tramite l’affermazione del principio di eguaglianza come pari trattamento nella diversità, che consente alle Amministrazioni locali di disporre di effettivi poteri di conformazione della loro azione alle specifiche esigenze e caratteristiche della realtà amministrata;
4) riconosce e attua nei fatti il principio di sussidiarietà, anche nella sua valenza orizzontale e cioè nei rapporti pubblico-privato.
L’articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 e s.m.i. prevede che gli strumenti urbanistici generali debbano determinare il fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e, sulla base di questo, debbano prescrivere che nelle aree destinate a trasformazione o modificazione urbanistico-edilizia vengano riservate quote di indice edificatorio per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale ovvero all’edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, a cominciare dall’ERP.
La finalità della disposizione sopra richiamata è quella di favorire l’attuazione della nuova politica abitativa regionale determinando le indispensabili condizioni di carattere urbanistico mediante la concreta individuazione da parte dei comuni delle aree da destinare alle varie tipologie di offerta abitativa previste dalla già menzionata lr 38/2007 e s.m.i.
La Legge statuisce principi costitutivi di rilevante innovatività e, in particolare:
1) contribuisce a traslare il cardine delle valutazioni urbanistiche dalle nozioni giuridico-formali (rispetto della norma - criterio di conformità) alla definizione di politiche urbane integrate di welfare (coerenza con obiettivi – criterio di compatibilità/congruenza);
2) afferma il principio della programmazione come base irrinunciabile della pianificazione;
3) valorizza l’autonomia comunale, quale esplicazione in senso verticale del principio di sussidiarietà: ciò, in particolare, tramite l’affermazione del principio di eguaglianza come pari trattamento nella diversità, che consente alle Amministrazioni locali di disporre di effettivi poteri di conformazione della loro azione alle specifiche esigenze e caratteristiche della realtà amministrata;
4) riconosce e attua nei fatti il principio di sussidiarietà, anche nella sua valenza orizzontale e cioè nei rapporti pubblico-privato.
L’articolo 26 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 e s.m.i. prevede che gli strumenti urbanistici generali debbano determinare il fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e, sulla base di questo, debbano prescrivere che nelle aree destinate a trasformazione o modificazione urbanistico-edilizia vengano riservate quote di indice edificatorio per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale ovvero all’edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, a cominciare dall’ERP.
La finalità della disposizione sopra richiamata è quella di favorire l’attuazione della nuova politica abitativa regionale determinando le indispensabili condizioni di carattere urbanistico mediante la concreta individuazione da parte dei comuni delle aree da destinare alle varie tipologie di offerta abitativa previste dalla già menzionata lr 38/2007 e s.m.i.
Al fine di consentire l’operatività della legge, il ruolo della Regione potrebbe essere quello di fornire prescrizioni e indirizzi attinenti la vasta materia del governo del territorio su più elementi, quali:
1) l’individuazione dei comuni e degli ambiti ad elevata problematicità abitativa;
2) la definizione di residenza primaria;
3) le modalità di determinazione del fabbisogno di residenza primaria;
4) la disciplina della riserva di ERP (dotazione territoriale).
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